Imposta Municipale Unica - Normativa di riferimento

IMU - Normativa di riferimento

Tipi di documento:
Atto normativo
Municipium

Descrizione

Si comunica che a partire dal 03/11/2023 l'attività ordinaria, di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie è stata affidata al concessionario ANDREANI TRIBUTI  srl con sportello al primo piano di Palazzo di Città - Piazza Martiri del XXIII maggio, 15 -76012 Canosa di Puglia (BT)  -  Tel/Fax 0883 1956084   

          

New 2023

Con deliberazione n. 19 del 30/03/2023 il Consiglio Comunale ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 bis dell'art. 1 della legge 197/2022 ossia di dare integrale applicazione alla misura dell'annullamento automatico di cui al comma 222 dell'art. 1 della suddetta legge .https://www.comune.canosa.bt.it/sites/default/files/2023-03/dlc_00019_30-03-2023_0.pdf

 

IMU news 2021

La legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha introdotto per l’anno 2021 alcune novità relativamente alla nuova IMU di seguito riportate.

  • Esenzione della prima rata dell’IMU 2021 

Il comma 599 dell’art. 1 della L. 178/2020 prevede che non è dovuta la prima rata dell’IMU 2021, di cui all’art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160/2019, relativa a:

- Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a     condizione  che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
- Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Alle fattispecie di esenzione specificate dalla legge di Bilancio e sopra indicate si aggiungono quelle riportate all'art. 6-sexies del D.L. n. 41/2021, conv. L. 69/2021, il quale ha disposto altresì l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021:

- esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’art. 32 del Tuir), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), o compensi in denaro o in natura (di cui all’art. 54, comma 1, del citato Tuir) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;

- a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

Come comunicare il diritto all'esenzione?

Nei casi di esonero indicati nei precedenti capoversi il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU e barrare la casella "Esenzione" come precisato dal Mef con le FAQ 8 giugno 2021

 

  • Residenti all’estero che possiedono immobili in Italia

Per il solo anno 2022 , il comma 743 della legge di Bilancio 2022, (legge n. 234/2022) prevede una riduzione al 37,50% dell'aliquota ordinaria dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, posseduta da soggetto pensionato residente estero, purchè non locata né concessa in comodato d’uso posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Sato di assicurazione diverso dall’Italia

Il comma 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 introduce una nuova agevolazione.

Dal 2021 per un’unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Sato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è dovuta al 50% FAQ 11 giugno 2021.  Il versamento, qualora non potesse essere utilizzato l'F24, dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a: Comune di Canosa di Puglia - Servizio di tesoreria - IBAN: IT 72 A 054240 4297 000 000 000 216 - BIC: BPBAIT3B riportando nella causale le seguenti indicazioni: 

 

Codice fiscale o partita IVA del contribuente;

sigla tributo IMU con codice catastale B619

annualità di riferimento;

 

Cos'è
L’ IMU è un’imposta, che si applica al possesso a vario titolo di immobili (fabbricati, terreni e aree fabbricabili) come definiti ai fini ICI dall’art. 2 del D. Lgs. 504/1992, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso classificate catastalmente come A1- A8 - A9.

Scadenze versamento:

Acconto ----------> 17 giugno 2024 (essendo il giorno 16 domenica) ;

Saldo -------------> 16 dicembre 2024

 

Il 1° luglio (cadendo il 30 giugno di domenica) deve essere effettuato l'invio della dichiarazione IMU 2024 al Comune di residenza con riferimento all’anno di imposta 2023.

Dovranno procedere in tal senso solo i proprietari di immobili che hanno goduto di riduzioni IMU o se il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il corretto pagamento del tributo.

Chi deve pagarla:

Deve pagare l’imposta, in base alla quota e ai mesi di possesso nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre):

  • il proprietario degli immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali;
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del c.c. sulla casa adibita a  residenza familiare se di proprietà del defunto o comune;
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

 

Come calcolarla
Il versamento IMU è in autoliquidazione e per calcolarlo, i cittadini si possono rivolgere:

  • ai patronati
  • alle associazioni di categoria
  • ai professionisti abilitati

oppure

  • possono utilizzare il servizio del calcolo on line, accessibile anche dalla sezione servizi on line del sito.

 

Per calcolarla occorre sapere:

- i dati catastali relativi all’immobile oggetto del calcolo

- informazioni relative agli utilizzi dell’immobile (es. immobile tenuto a disposizione, locato, concesso in uso gratuito ecc.)

- informazioni relative alla presenza di condizioni che potrebbero ridurre l’imposta (es. immobile inagibile, storico ecc.)

- mesi di possesso: Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile (comma 761 e 762) per i nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente.

Per il servizio di assistenza al calcolo dell'IMU è attivo durante gli orari di ricevimento al pubblico presso lo sportello IMU. 

 

Quando pagarla

L'acconto o il pagamento in unica soluzione va effettuato entro il 16 giugno dell'anno in corso

Il saldo va effettuato entro il 16 dicembre dell'anno in corso

Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo

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Ultimo aggiornamento: 28 marzo 2025, 11:43

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