Descrizione
Si comunica che a partire dal 03/11/2023 l'attività ordinaria, di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie è stata affidata al concessionario ANDREANI TRIBUTI srl con sportello al primo piano di Palazzo di Città - Piazza Martiri del XXIII maggio, 15 -76012 Canosa di Puglia (BT) - Tel/Fax 0883 1956084
New 2022
Con deliberazione n. 19 del 30/03/2023 il Consiglio Comunale ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 bis dell'art. 1 della legge 197/2022 ossia di dare integrale applicazione alla misura dell'annullamento automatico di cui al comma 222 dell'art. 1 della suddetta legge .https://www.comune.canosa.bt.it/sites/default/files/2023-03/dlc_00019_30-03-2023_0.pdf
Con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e all’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) che è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45).
Pertanto con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina.
Cos'è
La TASI e' un'imposta basata sul possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.
Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.
Chi deve pagarla
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art. 1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 % per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota determinata come da successivo art. 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Quando pagarla
L’acconto o il pagamento in unica soluzione va effettuato entro il 16 giugno 2019
Il saldo va effettuato entro il 16 dicembre 2019
Il Comune di Canosa di Puglia ha deliberato l'aliquota paria a zero per tutte le fattispecie imponibili
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
Licenza di distribuzione
Ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2025, 12:06